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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

27757
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Art. 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Si osservano le disposizioni dell'articolo 407 comma 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Il presidente regola l'esposizione introduttiva e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

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4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

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4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

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4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.

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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

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4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

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5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

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4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

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4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.

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4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

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4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

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4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

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4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 commi 3 e 4 e

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4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

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3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

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4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

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4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto

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5. Se il reato è estinto per remissione della querela si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

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4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

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4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

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4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

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3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.

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4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

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4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

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